Il personale della CLEOPATRA AGENCY s.r.l., qualificato per la Vigilanza e Sorveglianza
Antincendio, può essere utilizzato come ausilio allo svolgimento di manifestazioni
temporanee o continuative come Feste, Spettacoli, Fiere, Congressi, Musei, Teatri, etc…
I nostri Operatori svolgono un controllo quotidiano dell’efficienza dei presidi passivi ed
attivi, ed assicurano i primi immediati ed urgenti interventi in caso d’incendio assicurando
anche l’immediato intervento di persone e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Lo stesso servizio di presidio fisico viene fornito in maniera continuativa H24 per le attività
lavorative che necessitano per legge della presenza costante di una squadra antincendio
per la prevenzione antincendio ed a garantire un primo intervento di spegnimento o di
gestione delle emergenze come primo soccorso, allagamenti, fughe di gas.
Le attività che possono necessitare del servizio di Vigilanza e Sorveglianza Antincendio
sotto tutte quelle realtà definite ad ALTO RISCHIO come: Centri Commerciali, Alberghi,
Palazzi Storici, Istituti Scolastici, Musei, Parcheggi Sotterranei, Magazzini, Aree Portuali,
etc..
Il servizio è svolto da personale qualificamene preparato per la lotta antincendio,
qualificato ai sensi del D.M. 10/03/1998 con brevetto rilasciato dal Ministero degli
Interni (Dip. VV.FF.) e formati in materia di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03.
Il servizio di sorveglianza antincendio è erogato a norma dei D.M.261/96 e D.L. 626/94 e
del D.M. del 10/03/98, i quali stabiliscono che in ogni caso, nei luoghi ove non sia scritto il
servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il
gestore dovrà provvedere a garantire la presenza di idoneo personale per i primi e più
urgenti interventi in caso di incendio.
Art. 2 D.M. 261/96
1. Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività
in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere
rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non
affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.
Il servizio, di cui al comma precedente, è finalizzato al completamento delle misure di
sicurezza, peculiari dell’attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad
assicurare l’immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nel caso si verifichi l’evento dannoso.
Art. 4 D.M. 262/96 comma 5
5. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo
spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di
incendio. L’idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio.
Art. 6. D.M. 10/03/98– Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza,
qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi
dell’art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994, o se stesso nei casi
previsti dall’art. 10 del decreto suddetto